TESTO
della proposta di legge n. 2197
TESTO
della Commissione

Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

Art. 1.
(Finalità).

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di dare piena attuazione alla proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima e in tale senso da ultimo fissata al 30 giugno 2007, è ulteriormente differito fino al 30 giugno 2007 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, già differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 1 della legge 17 giugno 2004, n. 155, e al 31 dicembre 2003 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

      1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2004 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, già differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 1 della legge 17 giugno 2004, n. 155, e al 31 dicembre 2003 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 108,6 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 36,2 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando


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l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.